|

IT

EN

Consulenza Legale Franchisee

Aderire a una rete di affiliazione commerciale è un investimento imprenditoriale significativo, che richiede una completa trasparenza informativa nella fase precontrattuale e un assetto contrattuale adeguato, in cui le fisiologiche asimmetrie proprie del rapporto franchisor-franchisee non si traducano in squilibri onerosi o abusivi.

Lo Studio assiste aspiranti franchisee e affiliati già operativi su tutto il territorio nazionale.

Fase precontrattuale

  • Due diligence legale completa: analisi della conformità del DIP, vaglio critico del contratto per identificare clausole vessatorie, patti di non concorrenza sproporzionati e sbilanciamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.).
  • Supporto al franchisee nella negoziazione del contratto con il franchisor

Fase patologica (contenzioso)

  • Diffida e messa in mora del franchisor inadempiente, con contestazione analitica delle violazioni contrattuali e richiesta di adempimento o risoluzione.
  • Gestione stragiudiziale della controversia, anche davanti all'Organismo di Mediazione competente, per tentare la composizione della lite senza ricorrere al Tribunale, con un approccio orientato al risultato concreto e alla salvaguardia del rapporto commerciale ove ancora possibile.
  • Risoluzione del contratto per inadempimento del franchisor (art. 1453 c.c.), con domanda di restituzione delle somme versate e risarcimento dei danni. Qualora il franchisee abbia prova di condotte decettive qualificate, lo Studio valuta comunque l'azione di annullamento ex art. 1439 c.c.
  • Azioni inibitorie e risarcitorie per violazione della clausola di esclusiva territoriale.
  • Contestazione di violazioni antitrust in materia di intese verticali anticoncorrenziali (Regolamento UE 2022/720) e abuso di dipendenza economica (L. 192/1998).

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1. Posso recedere anticipatamente da un contratto a tempo determinato?

Occorre distinguere tra recesso e risoluzione.

Il recesso unilaterale da un contratto a tempo determinato è possibile solo se espressamente previsto da una clausola contrattuale. Se la clausola è prevista solo a favore del franchisor, il franchisee non può invocarla.

In caso di grave inadempimento del franchisor — ad esempio, mancata trasmissione del know-how o totale assenza di assistenza — il franchisee non "recede" ma può ottenere la risoluzione del contratto. Due le strade:

  • Risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.): si agisce in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e la pronuncia di risoluzione.
  • Risoluzione stragiudiziale tramite diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): si intima per iscritto al franchisor di adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, con l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto.
  • Quanto alla restituzione delle somme versate, occorre distinguere. Il contratto di franchising è un contratto a esecuzione continuata e l'art. 1458 c.c. stabilisce che, di regola, le prestazioni già eseguite non sono soggette a restituzione.
    • Inadempimento totale o radicale (nessuna controprestazione effettiva: es. : know-how mai trasmesso, assistenza mai fornita): la fee d'ingresso e le royalties vanno restituite integralmente, perché il pagamento non ha mai incontrato la controprestazione attesa.
    • Il contratto ha avuto esecuzione per un certo periodo, poi è sopravvenuto l'inadempimento: la restituzione è proporzionale al periodo di mancata esecuzione.

2. Cosa fare se il franchisor non fornisce l'assistenza promessa?

L'assistenza tecnica e commerciale è un elemento essenziale (sinallagmatico) del contratto. In caso di inadempimento, il franchisee può:

  • Inviare una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).
  • Sospendere il pagamento delle royalties, invocando l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Attenzione: l'eccezione non può essere opposta se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto di adempiere risulta contrario a buona fede.
  • Chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento delle perdite subite.

3. Il franchisor può obbligarmi a rifornirmi solo da lui o da fornitori da lui indicati?

Sì, ma entro limiti precisi. L'obbligo di acquisto esclusivo è legittimo solo se strettamente necessario a preservare l'identità, la reputazione e l'uniformità della rete o a proteggere il know-how trasferito (Regolamento UE 2022/720).

Tuttavia, perché si configuri un abuso di dipendenza economica (art. 9, L. 192/1998) non basta il normale squilibrio contrattuale fisiologico del franchising, funzionale all'uniformità della rete. L'onere della prova grava interamente sul franchisee, che deve dimostrare in concreto:

  • la mancanza di reali alternative sul mercato;
  • un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi;
  • una condotta del franchisor contraria a buona fede e finalizzata a scopi estranei alla lecita iniziativa commerciale.

In un caso recente (Tribunale di Lecce, sentenza n. 1398 del 15 aprile 2024), la giurisprudenza ha statuito che l'obbligo di acquisto esclusivo è nullo per abuso di dipendenza economica quando il contratto non prevede alcuna determinazione dei prezzi di acquisto, privando il franchisee di ogni potere contrattuale. In tal caso la nullità può estendersi all'intero contratto.

4. Cosa succede se il franchisor viola la mia esclusiva territoriale?

L’esclusiva territoriale non è automatica: per esistere deve essere scritta nero su bianco nel contratto. Se non è prevista, il franchisor può aprire altri punti vendita — diretti o in franchising — nella stessa zona senza violare alcun obbligo.

Se l’esclusiva è stata pattuita e il franchisor la viola, gli scenari sono due:

Il franchisor apre un proprio punto vendita diretto nella zona riservata. In questo caso viola direttamente l’impegno preso con il contratto. Il franchisee può:

  • chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza che blocchi subito l’attività del nuovo punto vendita;
  • chiedere il risarcimento del fatturato perso e del danno da storno di clientela;
  • chiedere la risoluzione del contratto (cioè scioglierlo per colpa del franchisor), perché la violazione dell’esclusiva è considerata un inadempimento grave: l’esclusiva è plausibilmente uno dei motivi principali per cui il franchisee ha deciso di investire.

Il franchisor concede una nuova affiliazione a un altro franchisee, che apre nella zona riservata. Qui la situazione è più delicata. Il franchisee danneggiato non ha alcun contratto con l’altro affiliato: non può citarlo in giudizio per inadempimento. L’azione va rivolta contro il franchisor, che ha violato l’obbligo di non concedere altre affiliazioni nella zona esclusiva. Contro l’affiliato concorrente il franchisee può agire solo per concorrenza sleale, se dimostra che questi ha tenuto comportamenti scorretti.

Ulteriore ipotesi è quella di un franchisee di un'altra zona, che sconfina nel territorio esclusivo di un altro franchisee e il franchisor non interviene. Bisogna leggere con attenzione il contratto: se la clausola prevede la semplice «concessione» di esclusiva — cioè il franchisor si impegna a non aprire punti propri e a non affiliare altri nella zona — e nulla dice su obblighi di controllo o intervento verso gli altri affiliati, il franchisor non risponde dello sconfinamento commesso da un franchisee di altra zona. La buona fede contrattuale non basta da sola a creare un obbligo di intervento che il contratto non prevede. Se invece il contratto contiene una clausola di «garanzia» — ad esempio «il franchisor garantisce che nessun altro operatore agirà nella zona» — o impone espressamente al franchisor obblighi di vigilanza e intervento sulla rete, allora il franchisor risponde anche per lo sconfinamento altrui e la sua inerzia è un inadempimento.

In sintesi: il franchisor risponde quando viola l'esclusiva in prima persona (aprendo un punto diretto o concedendo una nuova affiliazione nella zona vietata). Non risponde, invece, per lo sconfinamento di un franchisee di altra zona, a meno che il contratto non preveda una vera e propria garanzia di esclusiva o un obbligo espresso di intervento.

Contro l'affiliato che sconfina, il franchisee può agire solo per concorrenza sleale, se ne prova i presupposti. L’altro affiliato risponde solo se commette atti di concorrenza sleale.

Particolare attenzione occorre poi prestare alle vendite online, che vanno distinte tra vendite online passive ((ordini spontanei di clienti), sempre consentite e vendite online attive (es. pubblicità mirata, campagne SEO geolocalizzate, domini locali) nella zona riservata ad altri. E’ essenziale che il contratto disciplini espressamente anche questo aspetto, distinguendo tra attività consentite e vietate.

5. Cos'è il patto di non concorrenza post-contrattuale e quali limiti ha?

È la clausola eventualmente contenuta nel contratto di franchising, che vieta all'affiliato di svolgere un'attività concorrente dopo la fine del contratto. Per essere valido deve rispettare quattro condizioni cumulative previste dal Regolamento UE 2022/720, art. 5, par.

  1. deve riferirsi a beni o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto (lett. a);
  2. deve essere limitato ai locali e terreni in cui il franchisee ha effettivamente operato (lett. b);
  3. deve essere indispensabile per proteggere il know-how trasferito dal franchisor (lett. c);
  4. la durata non può superare un anno dalla cessazione del contratto (lett. d).

6. Cosa succede se queste condizioni non sono tutte rispettate?

Secondo una recente sentenza (Corte App. Trieste, n. 121/2024) «le clausole di non concorrenza post-contrattuale inserite nei contratti di franchising con durata superiore al limite di un anno previsto dal Regolamento UE non sono affette da nullità totale. Trova applicazione il principio di conservazione del contratto ex art. 1419, comma 2, cod. civ., con conseguente riduzione della durata del patto al limite legale di un anno»

Prendiamo in considerazione le seguenti ipotesi:

Estensione territoriale più ampia dei locali e terreni effettivi: anche qui opera la nullità parziale — il patto rimane valido ma ridotto all'area in cui il franchisee ha realmente operato (Corte App. Venezia, n. 922/2024).

Entrambe le violazioni insieme (durata eccessiva + territorio troppo ampio): ciascuna viene gestita separatamente con il meccanismo della riduzione; il patto sopravvive, ricondotto entro entrambi i limiti normativi.

Know-how mai effettivamente trasferito: in questo caso il patto è privo di causa e può essere dichiarato nullo, perché manca l'oggetto stesso della protezione.

Beni o servizi non concorrenti con quelli contrattuali: il patto è privo di oggetto e quindi nullo.

7. Come posso valutare se un franchising è realmente conveniente prima di firmare?

Il franchising non dovrebbe essere valutato sulla sola notorietà del marchio o sulla redditività prospettata dal franchisor. Prima di assumere qualsiasi impegno è necessario esaminare l'intero modello economico e contrattuale.

Occorre innanzitutto verificare l'investimento iniziale, il diritto di ingresso, le royalties, gli eventuali contributi pubblicitari e gli altri costi a carico dell'affiliato. A questi devono essere aggiunti i costi necessari per avviare e mantenere l'attività, come locali, personale, attrezzature, scorte e gestione ordinaria.

È altrettanto importante analizzare il contratto, il DIP e la documentazione relativa alla rete, verificando anche il numero e la storia degli affiliati, il contenzioso e le condizioni economiche effettivamente applicate.

Particolare cautela deve essere prestata alle previsioni di fatturato e redditività: il franchisee dovrebbe distinguere sempre tra dati storici documentati, stime e semplici proiezioni commerciali.

La valutazione dovrebbe quindi essere effettuata attraverso una vera e propria due diligence legale ed economica, prima di versare somme o assumere obblighi vincolanti.

8. Quali clausole del contratto di franchising devo controllare con maggiore attenzione prima di firmare?

Non esiste una singola clausola che possa essere considerata isolatamente: il contratto deve essere analizzato nel suo complesso e in relazione al modello concreto di franchising.

Tra gli aspetti che meritano particolare attenzione rientrano durata e rinnovo del rapporto, recesso e cause di risoluzione, royalties e altri corrispettivi, investimenti iniziali, esclusiva territoriale, obblighi di acquisto, formazione e assistenza, utilizzo del marchio e del know-how, obblighi di non concorrenza e condizioni per l'eventuale cessione del contratto.

È inoltre importante verificare che quanto promesso nella fase commerciale trovi effettivo riscontro nel contratto e nei suoi allegati.

La firma del contratto non dovrebbe quindi essere considerata una semplice formalità: alcune clausole possono incidere significativamente sulla libertà imprenditoriale dell'affiliato e diventare difficili da contestare successivamente.

9. Il franchisor può obbligarmi a pagare royalties anche se il punto vendita non è redditizio?

In linea generale, sì, se il contratto prevede una royalty fissa o comunque svincolata dall'effettivo utile del franchisee.

Le royalties, infatti, possono essere determinate in percentuale sul giro d'affari oppure attraverso un importo fisso periodico. Non coincidono necessariamente con una quota dell'utile realizzato dall'affiliato.

Per questo motivo, prima di firmare è essenziale verificare come viene calcolata la royalty, quali ricavi vengono considerati, con quale periodicità deve essere corrisposta e se è previsto un importo minimo garantito, nonché l'eventuale presenza di ulteriori contributi per marketing, formazione, software o altri servizi.Il fatto che l'attività produca un risultato economico negativo non comporta, di per sé, l'automatica cessazione dell'obbligo di pagamento. Occorre verificare ciò che è stato effettivamente pattuito e se sussistano specifici inadempimenti del franchisor che possano giustificare contestazioni o la sospensione delle prestazioni secondo le regole del codice civile.

È quindi fondamentale valutare le royalties non solo in termini percentuali, ma all'interno dell'intero conto economico dell'investimento.

10. Posso vendere la mia attività o cedere il contratto di franchising a un'altra persona?

La possibilità di vendere l'attività e, soprattutto, di trasferire il contratto di franchising a un terzo deve essere verificata alla luce delle specifiche clausole contrattuali.

Nel franchising il rapporto presenta normalmente una forte componente fiduciaria: per il franchisor può essere rilevante non solo l'attività svolta dall'affiliato, ma anche le sue caratteristiche imprenditoriali, professionali e finanziarie. Per questo motivo il contratto può prevedere che la cessione sia subordinata al preventivo consenso del franchisor e alla verifica dei requisiti del soggetto che subentra.

Prima di acquistare o avviare un'attività in franchising è quindi opportuno verificare anche cosa accade alla cessazione del rapporto: se il contratto può essere ceduto, quali autorizzazioni sono necessarie, se esistono diritti di prelazione o fee di trasferimento e quali obblighi rimangono a carico dell'affiliato uscente.

La cessione non dovrebbe essere affrontata solo come una questione commerciale: una clausola contrattuale poco favorevole può incidere significativamente sul valore di rivendita dell'attività.