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OBBLIGHI DELLE PARTI NEL CONTRATTO DI FRANCHISING

Contributo dell’avvocato Donatella Paciello, pubblicato anche sulla rivista “Largo Consumo”.
Il contratto di franchising è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui agli obblighi di una parte fanno da contrappunto i diritti dell’altra e viceversa. L’equilibrio tra diritti ed obblighi reciproci è fondamentale per garantire nel tempo il mutuo soddisfacimento e pertanto la tenuta della relazione contrattuale. Vediamo nel merito quali sono le principali obbligazioni di un franchisor nei confronti del franchisee aderente alla sua rete in franchising.

  1. In primis, informativa precontrattuale: antecedentemente ed obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto di franchising, il futuro franchisor, ai sensi della L. n. 129/2004, deve fornire al potenziale franchisee, accurate informazioni sulla propria società (compagine e capitale sociale, n° iscrizione al Registro imprese, marchi), sulla consistenza della rete (numero affiliati e loro dislocazione territoriale), sul turnover degli affiliati (aperture e chiusure e relativo saldo), su eventuali procedimenti giudiziari conclusi negli ultimi tre anni, inerenti al sistema in franchising, oltre ad una sintetica illustrazione dell’attività oggetto del franchising. Inoltre, il franchisor deve consegnare al franchisee una copia completa del contratto di franchising, almeno trenta giorni prima della sua sottoscrizione, e, su richiesta del franchisee, copia dei bilanci degli ultimi tre anni, o comunque di quelli depositati dalla costituzione della società, se questa è più recente. Le informazioni per le quali sussistano obiettive e specifiche ragioni di riservatezza non devono essere divulgate. La legge sanziona la trasmissione di informazioni false con l’annullamento del contratto. A conclusione analoga si perviene in caso di informazioni omesse o lacunose, ove si provi che l’omissione e/o l’incompletezza delle informazioni ha inficiato la corretta formazione della volontà contrattuale del franchisee. Il legislatore italiano del 2004 ha inteso tutelare il franchisee, contraente “debole”, cercando di limitare le asimmetrie informative esistenti tra le parti;
  2. licenza d’uso, non esclusiva, dei segni distintivi (marchio ed insegna) e del know how: il franchisor si obbliga a concedere al franchisee, per l’intera durata del contratto, l’utilizzo dei propri segni distintivi e del proprio know how. La trasmissione del know how, che il franchisor deve aver previamente e con successo sperimentato sul mercato, avviene, dopo la sottoscrizione del contratto, attraverso il manuale operativo e la formazione iniziale del franchisee e/o dei suoi collaboratori;
  3. assistenza tecnica e commerciale e formazione continuative: la formazione e l’assistenza al franchisee hanno carattere continuativo: la formula commerciale e con essa il know how della società franchisor è suscettibile di modifiche, miglioramenti, aggiornamenti alle mutevoli esigenze del mercato e pertanto è necessario che il franchisee sia continuamente aggiornato e formato;
  4. assistenza nella ricerca della location ed allestimento del punto vendita: ove il contratto lo preveda, il franchisor coadiuva il franchisee nel ricercare la location più adatta, nonché realizza l’allestimento del punto vendita, per assicurare uniformità di immagine e di lay out con tutti gli altri negozi della rete;
  5. esclusiva territoriale: sovente il franchisor riconosce al franchisee il diritto di operare in esclusiva all’interno di un dato territorio, con esclusione di altri franchisee e/o dello stesso franchisor. E’ molto importante redigere con accuratezza questa clausola. Sovente il franchisor riserva a sé stesso nella zona di esclusiva, alcuni canali distributivi, oppure subordina il mantenimento dell’esclusiva territoriale al conseguimento di minimi di acquisto su base annua;
  6. forniture di prodotti: il franchisor si obbliga contrattualmente, direttamente o attraverso fornitori selezionati, a rifornire il franchisee delle merci da questi ordinate. E’ opportuno l’inserimento di apposite clausole, a tutela del franchisor, qualora non riuscisse ad evadere, in tutto o in parte, gli ordinativi, anche per cause di forza maggiore;
  7. pubblicità istituzionale e supporto marketing: il franchisor si obbliga ad intraprendere iniziative di marketing, per supportare la rete e promuovere il radicamento del marchio, nel mercato di riferimento. Di norma nei contratti è previsto che il franchisor supporti il punto vendita in fase di avvio della propria attività, con mirate campagne di marketing.
    Dal canto suo, il franchisee, durante le trattative negoziali, deve trasmettere al potenziale futuro franchisor, ogni informazione necessaria o anche solo opportuna, per la sottoscrizione del contratto di franchising, a prescindere da una richiesta del franchisor. I principali obblighi contrattuali del franchisee, sono:
    1. obbligo di utilizzare i segni distintivi del franchisor in conformità alle prescrizioni del contratto e del manuale operativo
    2. obbligo di conformare la propria attività in franchising al modello operativo adottato dal franchisor
    3. obbligo di approvvigionarsi delle merci presso il franchisor e/o presso i fornitori da questi selezionati ed autorizzati, rispettando eventuali minimi di acquisto
    4. obbligo di allestire il punto vendita affiliato, in conformità al progetto ed al lay out elaborato dal franchisor
    5. obbligo di pagare la fee di ingresso e le royalties, nonché di rilasciare la fideiussione, se previste in contratto
    6. obbligo di formarsi e di far formare il proprio personale
    7. obbligo di operare entro i confini dell’area territoriale assegnatagli contrattualmente, senza sconfinare in aree riservate ad altri affiliati o al franchisor
    8. obbligo di non spostare la sede del proprio punto vendita, senza il previo consenso del franchisor, se non per cause di forza maggiore
    9. campagne di marketing a livello locale: il franchisee si obbliga a sostenere, anche attraverso adeguati investimenti, la promozione del proprio punto vendita.
    10. obbligo di riservatezza, che si estende di norma anche ai collaboratori del franchisee e si sostanzia nel mantenere il segreto su informazioni riservate aziendali, la cui divulgazione potrebbe danneggiare il franchisor a beneficio dei concorrenti. Esso vige anche dopo la scadenza del contratto, fintanto che le informazioni riservate non siano divenute di pubblico dominio.
    11. obbligo di non concorrenza: in costanza di contratto esso vincola il franchisee a non operare direttamente e/o indirettamente, in concorrenza con il franchisor. E’ usuale che un siffatto obbligo sia esteso contrattualmente anche alla fase post contrattuale. Ai fini della sua validità, deve essere circoscritto nel tempo (1 anno dalla cessazione del contratto), nello spazio (di norma il punto vendita in cui si è svolta l’attività in franchising) ed essere posto a tutela di un know how genuino del franchisor, per scongiurare il rischio che l’ex franchisee se ne impossessi parassitariamente. In assenza di questi presupposti, secondo la giurisprudenza, tale patto è nullo.

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