Trattare della risoluzione del contratto di franchising richiede di analizzare, pur brevemente, i principi dettati dal nostro codice civile in materia di contratti, ed in particolare quelli che disciplinano la risoluzione del contratto in generale. Come vedremo, entrano in gioco anche i principi di buona fede e correttezza a cui le parti contrattuali devono sempre improntare la loro condotta. La risoluzione del contratto è lo strumento che l’ordinamento giuridico mette a disposizione della parte adempiente, per porre termine anticipatamente ad una relazione contrattuale disfunzionale, in cui una delle parti si sia sottratta colpevolmente all’adempimento degli obblighi assunti, cagionando un danno all’altra. È bene sottolineare che la risoluzione rappresenta l’extrema ratio a cui la parte adempiente può, non deve, ricorrere, in presenza della violazione di obbligazioni che hanno un peso ritenuto rilevante nell’economia contrattuale: si pensi ad esempio, per quanto riguarda specificamente un rapporto di franchising, all’interruzione protratta, da parte del franchisee dell’attività commerciale, al di fuori di eventi che la giustifichino (es. forza maggiore), all’utilizzo dei segni distintivi (marchio ed insegna) della società franchisor, da parte del franchisee al di fuori dei limiti e modalità stabiliti in contratto, al mancato pagamento di fee di ingresso e/o royalties o ancora al mancato trasferimento del know how dal franchisor al franchisee, per citare solo alcuni esempi. Nella risoluzione giudiziale, la parte che si assume danneggiata dall’altrui inadempimento, si rivolge al giudice, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per chiedergli di accertare con sentenza, la responsabilità dell’altra parte, e conseguentemente di risolvere il contratto e di condannare la parte inadempiente al risarcimento dei danni. Non è infrequente il caso in cui le parti in giudizio si rinfaccino reciproci inadempimenti contrattuali: in tali ipotesi il giudice dovrà accertare quale delle parti con la propria condotta, sia stata causa dell’altrui inadempimento, non solo in base ad un criterio cronologico (cioè chi per primo è stato inadempiente), ma anche avuto riguardo al “peso specifico” delle rispettive condotte, attive o omissive, dei rispettivi inadempimenti. All’esito di questa valutazione comparativa e di tipo qualitativo degli inadempimenti delle parti, il giudice pronuncerà con sentenza la risoluzione del contratto, addebitandone la responsabilità all’una o all’altra parte. Si ipotizzi il caso di una controversia giudiziale tra un franchisor ed un franchisee, in cui il primo contesti al secondo il mancato pagamento delle royalties, ed il secondo al primo, il mancato trasferimento del know how aziendale. In tali circostanze, il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza delle reciproche contestazioni e quindi a stabilire quale inadempimento abbia avuto un peso maggiore nell’economia complessiva del rapporto contrattuale, se quello del franchisor che non ha trasferito il proprio know how al franchisee, o quello del franchisee che non ha pagato le royalties contrattualmente previste a favore del franchisor. Ebbene, considerato il ruolo fondamentale che il trasferimento del know how riveste all’interno del rapporto di franchising, è plausibile che l’inadempimento accertato del franchisor, assurga a causa determinante dell’inadempimento del franchisee, che pur non ha versato le royalties, con conseguente risoluzione del contratto per fatto e colpa del franchisor ed eventuale condanna risarcitoria dello stesso. Nella risoluzione stragiudiziale, la parte adempiente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffida mediante comunicazione scritta a mezzo pec/raccomandata a/r, l’altra parte, ad adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte, assegnandole un termine di norma non inferiore a 15 giorni, entro il quale sanare il proprio inadempimento. Qualora la parte diffidata non adempia entro il termine assegnatole, il contratto si intende risolto. Occorre sottolineare che non qualsiasi inadempimento può giustificare la risoluzione anticipata del contratto, ma occorre che l’inadempimento abbia una certa rilevanza nell’economia contrattuale. Questo principio è stabilito dall’art. 1455 c.c., secondo cui “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”. L’”importanza dell’inadempimento” è l’argine che l’ordinamento pone al diritto potestativo della parte che si assume lesa dall’altrui inadempimento, di invocare la risoluzione del contratto. Ciò in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che devono sempre orientare la condotta delle parti, anche nella fase di esecuzione al contratto, in base a quanto stabilisce l’art. 1375 c.c. In effetti, sarebbe contrario a buona fede, invocare la risoluzione del contratto a fronte di un inadempimento dell’altra parte, di scarsa rilevanza nell’economia complessiva del contratto. Tanto più nell’ambito di rapporti di durata, qual è certamente quello di franchising, in cui il franchisee è chiamato sovente ad effettuare investimenti economici rilevanti per l’avvio e la gestione dell’attività – si pensi a spese per ristrutturazione dei locali, arredi ed attrezzature, assunzione di personale ad esempio -, che devono poter essere ammortizzati in un periodo di tempo sufficientemente lungo. Non è un caso che il legislatore della legge n. 129/2004 sul franchising, abbia previsto una durata minima del contratto di franchising di almeno 3 anni, se non maggiore, avuto riguardo al tipo di investimento richiesto. Orbene, se il contratto in oggetto potesse essere legittimamente risolto, in presenza anche di inadempimenti non gravi, ciò pregiudicherebbe irrimediabilmente ed ingiustamente gli interessi senz’altro meritevoli di tutela, del contraente che quella risoluzione anticipata del contratto subisce e che vedrebbe pregiudicato il proprio affidamento nella prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla sua naturale scadenza, onde ammortizzare gli investimenti fatti e ricavare un giusto profitto dalla attività imprenditoriale intrapresa. Tra i rimedi stragiudiziali di risoluzione del contratto, rientra la c.d. clausola risolutiva espressa, disciplinata nel codice civile all’art. 1456 c.c. a termini del quale: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite…..” Il contratto si scioglie senza l’intervento del giudice, a meno che la parte che invoca la risoluzione sulla base dell’art. 1456 c.c., non voglia agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni causatile dall’altra a seguito della risoluzione anticipata o ancora, il pagamento di somme dovutele in esecuzione del contratto (es. royalties ) e/o il pagamento di una penale, ove questa fosse stata prevista in contratto a carico della parte che avesse dato luogo all’inadempimento e la parte inadempiente, obbligata al pagamento, non abbia spontaneamente adempiuto. Si tratta di una clausola contrattuale di norma inserita all’interno dei contratti di franchising e che facoltizza la parte adempiente ad invocare la risoluzione di diritto del contratto al verificarsi di determinate specifiche violazioni, mediante invio di una comunicazione scritta, a mezzo pec o raccomandata a/r, contenente la volontà di ritenere risolto il contratto, per fatto e colpa dell'altra parte. Questa dichiarazione produce i propri effetti, nel momento in cui è resa conoscibile all’altra parte. Perché la clausola in oggetto sia valida, è necessario che essa espressamente indichi le obbligazioni contrattuali dalla cui violazione può discendere la risoluzione “di diritto” del contratto. Infatti, una clausola formulata in termini generici, che preveda che un qualsiasi inadempimento contrattuale autorizzi la parte adempiente ad invocare la risoluzione del contratto, non produrrebbe alcun effetto, sarebbe “tamquam non esset”, secondo la costante giurisprudenza. Va sottolineato che la clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di franchising, che sono predisposti dalla società franchisor, di solito prevede un elenco di violazioni ascrivibili al solo franchisee (es. violazione dei segni distintivi del franchisor etc…) e ben poche o addirittura nessuna violazione imputabile al franchisor (es. mancato trasferimento del know how aziendale). Il che significa che di fatto è solo il franchisor ad essere legittimato ad invocare tale clausola, per risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Ipotizziamo che un franchisor invochi, in forza di una clausola risolutiva espressa, inserita nel contratto di franchising, la risoluzione di diritto del contratto stesso, in conseguenza del mancato pagamento da parte del franchisee di una sola mensilità di royalty. Potrebbe il franchisee, che ha subito la risoluzione anticipata del contratto, contestare in giudizio la gravità ed importanza del proprio inadempimento, alla luce dell’art. 1455 c.c.? Può il mancato pagamento anche di una sola mensilità di royalty, legittimare la risoluzione anticipata del contratto di franchising, per responsabilità e colpa del franchisee? In via di principio la risposta è sì, se ciò è stato previsto nella clausola, in quanto sono le stesse parti che, attraverso un giudizio ex ante, hanno individuato le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione anticipata del contratto. Pertanto al giudice è preclusa ogni valutazione circa la gravità ed importanza dell’inadempimento ed egli dovrà limitarsi a verificare che l’inadempimento lamentato sussista e sia imputabile al debitore. Va tuttavia segnalato quell’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2015, n. 23868), a mio parere condivisibile, che invocando l’importanza della buona fede oggettiva in ambito contrattuale, subordina l’operatività della clausola risolutiva espressa alla valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede. In particolare, la parte non inadempiente deve operare secondo buona fede e pertanto è sempre tenuta a intrattenere rapporti collaborativi con la controparte, anche nel caso di inadempimento di quest’ultima. Solo a seguito dell’esercizio di effettivi comportamenti collaborativi, la parte non inadempiente potrà azionare la clausola: in difetto il giudice eventualmente adito potrà contestarne il valido esercizio, in quanto avente natura abusiva. Per ottenere la risoluzione del contratto, secondo questo orientamento giurisprudenziale, non è sufficiente che la condotta del debitore integri materialmente il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, ma occorre valutare se la sua condotta sia conforme a buona fede. Applicando queste argomentazioni alla materia che qui ci interessa - il franchising -, potremmo ritenere non legittimo, perché contrario a buona fede, il comportamento del franchisor che ad esempio invochi la risoluzione di diritto del contratto, a causa del mancato/ritardato pagamento di una sola rata delle royalties, laddove il comportamento complessivo del franchisee sia stato improntato sin lì a correttezza e puntualità nell’adempimento delle obbligazioni e l’inadempimento riveli una difficoltà magari solo momentanea che può essere agevolmente sanata, consentendo di conservare il rapporto contrattuale e quindi di salvaguardare gli investimenti effettuati e la legittima aspettativa di guadagno del franchisee. Concludo sottolineando quanto sia importante una ponderata formulazione delle clausole contrattuali all’interno di un contratto di franchising, anche al fine di prevenite l’insorgere di future diatribe tra le parti. La risoluzione giudiziale
La risoluzione stragiudiziale
Clausola risolutiva espressa: di che cosa si tratta?
Conseguenze del mancato pagamento delle royalties
Conclusioni
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