Il marchio dell'Unione Europea è regolamentato, in primis, dal Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, noto anche come "Regolamento sul marchio dell'Unione Europea". Esso fornisce le disposizioni legali fondamentali alla registrazione, protezione e utilizzo dei marchi nell’ambito dell’Unione Europea; inoltre, il Regolamento stabilisce i requisiti e i diritti conferiti ai titolari dei marchi registrati, nonché le procedure di opposizione e di ricorso, e quelle relative alla validità e alla nullità dei marchi. Il marchio è, per definizione, il segno che identifica nell’immediato un servizio, un prodotto o qualunque oggetto immesso e venduto sul mercato. Nella mente del consumatore il marchio si identifica con il brand. Il marchio dell’Unione Europea può essere richiesto tramite una procedura elettronica direttamente presso l’EUIPO – Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, situato ad Alicante in Spagna. Secondo l’art. 4 Reg. UE n. 1001/2017, possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi di nomi di persona o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: Il titolare del marchio, ex art. 5 del precitato regolamento, può essere una persona fisica o giuridica, compresi gli enti di diritto pubblico. La vicenda sottoposta all’esame della Corte riguarda il marchio utilizzato come emblema della Audi: il caso è quello di un commerciante polacco, il quale offriva in vendita, pubblicizzandole sul proprio sito internet, griglie per radiatori non originali adattate per vecchi modelli di autoveicoli Audi. Tali griglie includevano un elemento la cui forma era simile o identica a tale marchio. La Corte ha risposto affermativamente alla domanda del giudice polacco se il titolare del marchio possa vietare a un terzo l’uso contestato. Essa ha rilevato tra l’altro che nella vicenda de quo le griglie vendute non provenivano dal titolare del marchio Audi ed erano state messe in commercio senza il suo consenso. Il marchio europeo si configura come un cardine cruciale per la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale e per la promozione della competitività all'interno del mercato unico dell'Unione Europea. La sua natura unitaria, riconosciuta uniformemente in tutti gli Stati membri, conferisce ai titolari una solida base per garantire l'esclusività e l'integrità del proprio marchio su un'ampia scala geografica, agevolando al contempo il commercio transfrontaliero e la fluidità del mercato interno.
L’Accordo di Nizza, che si riferisce alla “Classificazione di Nizza per i servizi e i prodotti”, è un trattato internazionale che riguarda la classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. La Classificazione di Nizza consiste in un elenco dettagliato di classi, o categorie, suddivise in prodotti e servizi. Attualmente, la classificazione comprende 45 classi per i prodotti e 11 classi per i servizi.
Le classi dei prodotti coprono una vasta gamma di beni, dai prodotti alimentari alle apparecchiature elettroniche, dai prodotti farmaceutici agli articoli per l'abbigliamento. Le classi dei servizi includono categorie come trasporti, comunicazioni, intrattenimento, e servizi finanziari, tra gli altri.
Il precitato Accordo fornisce un sistema standardizzato per la classificazione dei prodotti e dei servizi, che facilita il processo di registrazione e garantisce una maggiore coerenza a livello internazionale.
Nell'ambito dell'Unione Europea, l'Accordo di Nizza è rilevante per la registrazione del marchio dell'Unione Europea, poiché la classificazione dei prodotti e dei servizi in base alle sue disposizioni è utilizzata come base per la registrazione dei marchi.
Pertanto, quando si richiede la registrazione di un marchio dell'Unione Europea, è necessario classificare i prodotti e/o i servizi in conformità con la Classificazione di Nizza.Marchio UE e marchio nazionale
È quindi fondamentale che l’imprenditore, nella scelta del suo segno distintivo, abbia ben in mente il messaggio da trasmettere al pubblico.
Ogniqualvolta un’impresa programmi un’espansione sui mercati esteri, si rende indispensabile tutelare i segni distintivi a livello comunitario e/o internazionale.
La differenza principale fra la registrazione del marchio nazionale, comunitario e internazionale riguarda l’estensione territoriale della tutela che si vuole dare al proprio marchio: con la registrazione nazionale il marchio è tutelabile solo nel paese di registrazione (es. in Italia), con la registrazione presso EUIPO il marchio è tutelabile in tutti i paesi della UE, compresa l’Italia, mentre con il marchio internazionale registrabile presso WIPO si potranno scegliere a livello mondiale i paesi in cui tutelarlo. Condizione per la registrazione internazionale è che per il marchio sia già stata presentata una domanda nazionale o nell'Unione Europea.
Il regolamento sul marchio dell’Unione Europea, cioè il Regolamento UE 2017/1001 definisce, all’art. 1, “marchi dell’Unione Europea” (“marchi UE”) i marchi di prodotti o servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal regolamento.
Il secondo comma prevede che il marchio UE ha carattere unitario: esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione; può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità ed il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione.
Il “marchio dell’Unione Europea” conferisce al suo titolare un diritto unitario valevole in tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea mediante una procedura unica; la tutela si estende automaticamente a tutti i Paesi che dovessero successivamente entrare nell’UE.
La registrazione di un marchio nazionale conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per i prodotti o i servizi specificati nella registrazione all'interno del territorio di quel Paese.
In Italia, la procedura per registrare un marchio nazionale si può sintetizzare in diverse fasi: Come si ottiene il marchio UE
A differenza del marchio internazionale – che rappresenta un’estensione a livello internazionale di un marchio nazionale per quei Paesi che hanno aderito al Sistema di Madrid -, il quale perde valore solo ed esclusivamente nei Paesi in cui l’Ufficio competente ne rifiuta la registrazione, ferma la tutela negli altri Paesi, il marchio dell’Unione Europea perderà completamente valore qualora anche un solo Paese dell’Unione Europea ne rifiuti la registrazione.
In qualsiasi momento dopo la registrazione, il titolare di un marchio dell’Unione Europea può rinunciare al marchio in relazione a tutti o a parte dei beni e servizi. Tale rinuncia dev’essere dichiarata all’Ufficio per iscritto, ed è nulla se contiene condizioni o limitazioni di tempo. Il valore legale del marchio UE: diritti conferiti dal marchio UE
Il marchio dell’Unione Europea è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni; in tale modo, l’impresa che deposita il marchio avrà la garanzia dell’uso esclusivo del marchio per dieci anni, rinnovabili. Oltre all’uso esclusivo, il proprietario ha diritto di impedirne l’uso illegittimo da parte di terzi, nonché ha il diritto di non essere contestato per l’uso dello stesso.Strumenti di tutela del marchio UE
In primis, proprio la registrazione del marchio garantisce al suo titolare diritti esclusivi di utilizzo all’interno dell’Unione Europea.
Un secondo, fondamentale strumento è quello dell’opposizione. In assenza di un esame di anteriorità svolto dall’Ufficio, spetta ai titolari dei marchi anteriori attivarsi contro la registrazione di una domanda di marchio successivo ritenuto confondibile con il proprio, attraverso il deposito di un’opposizione amministrativa. L’opposizione può essere presentata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione Europea. Se l’opposizione viene accolta, la richiesta di registrazione del marchio viene respinta. Avverso la decisione di accoglimento dell’opposizione, è possibile proporre ricorso.
Un altro importante strumento di tutela è quello dell’azione giudiziaria: il titolare del marchio dell’Unione Europea che si assuma leso nel proprio diritto, può intraprendere azioni legali contro chiunque utilizzi il marchio in modo illegale senza autorizzazione, quali le azioni per contraffazione.
L’azione può essere presentata presso i tribunali di uno Stato membro dell’UE per ottenere rimedi come l’inibitoria, il risarcimento dei danni, o, nel caso, il ritiro di beni contraffatti dal mercato. È possibile presentare ricorsi presso il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) per controversie relative alla validità o alla nullità di una registrazione di marchio dell’Unione Europea o per altre questioni legali riguardanti la proprietà intellettuale.
Il titolare del marchio a propria tutela può avvalersi di un ulteriore strumento: il monitoraggio del marchio svolge un ruolo fondamentale nel salvaguardare la reputazione del marchio e prevenire l'uso non autorizzato del marchio stesso. Esso implica il tenere sotto osservazione vari canali, tra cui piattaforme online, social media e mercati, per identificare eventuali casi di uso improprio del marchio/i. Monitorando attivamente potenziali violazioni, è possibile intraprendere azioni tempestive per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale.
Il marchio dell’Unione Europea può essere protetto attraverso accordi internazionali, come il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, che consente di estendere la protezione del marchio in altri paesi che sono parte del protocollo. Marchi riconosciuti nell'Unione Europea
Protezione del marchio a livello comunitario: la causa C-334/22 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 gennaio 2024
La casa costruttrice Audi ha promosso davanti ad un Tribunale polacco un’azione giudiziaria contro tale commerciante, affinché gli venisse inibita la commercializzazione dei precedentemente menzionati prodotti.
Il giudice polacco, investito della questione, si è rivolto perciò alla Corte di Giustizia europea, al fine di stabilire se la commercializzazione di pezzi di ricambio di autoveicoli costituisca, secondo il diritto dell’Unione, un “uso di un segno nel commercio” tale da pregiudicare le funzioni del marchio protetto.La risposta della Corte di Giustizia Europea
Il pezzo di ricambio può costituire un collegamento materiale con il titolare del marchio in questione; di conseguenza un siffatto uso può pregiudicare le funzioni del marchio consistenti, in particolare, nel garantire la provenienza e la qualità del prodotto.
In estrema sintesi la Corte di giustizia europea ha sancito che l’articolo 9 del Reg. UE n 2017/1001 deve essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del costruttore di autoveicoli titolare di un marchio nell’Unione europea, importa e pone in vendita pezzi di ricambio, ossia griglie per radiatori per tali autoveicoli, contenenti un elemento progettato per il fissaggio dell’emblema che rispecchia tale marchio e la cui forma è identica o simile a detto marchio, fa uso di un segno nel commercio in modo che può pregiudicare una o più funzioni del medesimo marchio, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Esso non osta a che il costruttore di autoveicoli titolare di un marchio dell’Unione europea vieti ad un terzo l’uso di un segno identico o simile a tale marchio per pezzi di ricambio per tali autoveicoli, ossia griglie per radiatori, qualora tale segno consista nella forma di un elemento della griglia per radiatori, progettato per fissare su quest’ultima l’emblema che rispecchia detto marchio.In conclusione
Gli strumenti di tutela associati al marchio europeo, quali la registrazione presso l'EUIPO, le opportunità di ricorso legale e le procedure di opposizione, fungono da pilastri essenziali per garantire l'effettiva protezione del marchio e la tutela dei diritti dei titolari. Inoltre, la cooperazione internazionale attraverso accordi come il Protocollo di Madrid amplia ulteriormente l'ambito di protezione del marchio, agevolando la presenza globale delle imprese europee sui mercati internazionali.
Per concludere, quindi, il marchio europeo costituisce un elemento fondamentale per sostenere la crescita economica, l'innovazione e la competitività all'interno dell'Unione Europea, fornendo ai titolari un efficace strumento di protezione e promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo e alla valorizzazione dei marchi distintivi nell'ambito del mercato unico europeo.
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