La legge n. 129/2004 sull’Affiliazione commerciale o Franchising, stabilisce espressamente all’art. 3, comma IV° lett.a), che il contratto di franchising deve contenere l’indicazione degli investimenti del franchisee che devono essere effettuati prima dell’avvio della propria attività, unitamente all’indicazione delle eventuali spese di ingresso. Di quali investimenti si tratta e perché il contratto deve farne espressa menzione? Dove sono contemplati gli investimenti del franchisee? Gli investimenti che l’affiliato deve effettuare sono in qualche modo correlati alla durata contrattuale? Cosa sono le spese di ingresso? Quali sono le differenze tra le spese di ingresso e gli investimenti del franchisee? A queste domande fornirò risposta in questo breve articolo, senza alcuna pretesa di esaustività. Ma procediamo con ordine. Quanto alla prima domanda, dirò subito che quando parliamo di investimenti del franchisee, occorre distinguere tra: Quanto agli investimenti del franchisee del primo tipo, mi riferisco ad esempio all’acquisto imposto al franchisee, prima dell’avvio della propria attività, di arredi, di allestimenti del punto vendita, di macchinari e strumentazioni necessari per lo svolgimento dell’attività; mi riferisco altresì all’assortimento iniziale di prodotti di cui il franchisee è tenuto a dotare il proprio punto vendita. Sovente si tratta di beni specificamente creati e progettati per lo svolgimento di quella specifica attività in franchising e che il franchisee alla cessazione del rapporto contrattuale con il franchisor di norma non potrà più utilizzare: si pensi ad esempio agli arredi fatti realizzare appositamente per il punto vendita affiliato, in linea con l’immagine di tutti gli altri punti vendita affiliati distribuiti sul territorio. Tali beni difficilmente potranno essere reimpiegati dal franchisee nello svolgimento di una sua futura attività, salvo modificarne in maniera sostanziale l’aspetto, i colori etc…, fermo restando il rispetto da parte dell’ex franchisee, del patto di non concorrenza post contrattuale, laddove previsto in contratto. Con riferimento a questo tipo di investimenti, si parla di c.d. “sunk costs”, ovvero di costi tendenzialmente irrecuperabili e che possono rappresentare per il franchisee una perdita secca, in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, senza che egli abbia avuto la possibilità di ammortizzare nel tempo gli investimenti effettuati. Ebbene, il franchisor dovrà espressamente indicare nel contratto, meglio, in un allegato al contratto, che dello stesso rappresenta parte integrante e sostanziale, la esatta tipologia e quantità di beni di cui il franchisee deve dotarsi e l’investimento economico richiesto. Vi sono poi investimenti relativi a beni, pur obbligatori – si pensi alla dotazione tecnologica/informatica del punto vendita affiliato (computers, registratori di cassa etc.)-, che il franchisee potrà acquistare liberamente sul mercato, senza l’obbligo di approvvigionarsi dal franchisor o da fornitori da quest’ultimo selezionati. In tal caso il franchisor si limiterà ad inserire nell’allegato al contratto, indicante gli investimenti che il franchisee deve effettuare, la tipologia e quantità di beni di cui il franchisee dovrà dotarsi prima dell’avvio dell’attività, senza specificarne l’ammontare economico. Vi sono infine investimenti che il franchisor non è in grado di stimare nel loro esatto ammontare e che dipendono da scelte del franchisee: si pensi alla scelta del franchisee di locare un certo immobile, piuttosto che acquistarlo. O ancora la scelta di effettuare interventi di ristrutturazione nell’immobile, ancorchè non richiesti dal franchisor. Si tratta dunque di investimenti su cui il franchisor non può incidere, se non limitatamente alla prescrizione di caratteristiche che il locale affiliato deve possedere: ad es. una determinata metratura del punto vendita, la location del punto vendita, all’interno di un centro commerciale piuttosto che nei centri storici. Elementi questi che effettivamente incidono sull’investimento richiesto al franchisee, ma che sono di più difficile quantificazione, posto che sono condizionati altresì dalle condizioni socio economiche dell’area in cui il punto vendita affiliato andrà ad operare. Si è detto all’inizio che la legge n. 129/2004 prevede che il Franchisor faccia espressa menzione nel contratto degli investimenti del franchisee. Quale esigenza è diretta a soddisfare questa prescrizione di legge? La risposta è agevole: il legislatore, coerentemente con la filosofia di “disclosure” che permea tutta la legge n. 129/2004, ha mostrato di essere particolarmente sensibile ad un’esigenza di trasparenza a beneficio del franchisee, onerando il franchisor di precisi e stringenti obblighi di informativa precontrattuale, sin dalla fase delle trattative precontrattuali. In concreto, l’aspirante franchisee, ben prima di sottoscrivere il contratto, meglio, almeno trenta giorni prima di sottoscriverlo, sarà in possesso oltre che del contratto, altresì delle informazioni concernenti anche gli investimenti richiestigli. Il tutto perché possa effettuare una scelta di affiliazione la più consapevole ed informata possibile. L’indicazione dell’ammontare degli investimenti del franchisee assume importanza altresì per determinare la durata del contratto di franchising. Tanto maggiore sarà l’ammontare degli investimenti richiesti dal franchisor al franchisee nel contratto (e nei suoi allegati), tanto più lunga dovrà essere la durata del contratto di franchising, al fine di consentire al franchisee di ammortizzare negli anni di durata contrattuale, gli investimenti effettuati. Ricordo per inciso che il contratto di franchising per legge (cfr. art. 3 comma III° L. n. 129/2004) non può avere durata inferiore a tre anni e che laddove sia stata prevista una durata inferiore, essa è ricondotta almeno a tre anni. Altro dagli investimenti, sono le spese di ingresso che il contratto di franchising può (non deve) prevedere a carico del franchisee. Le spese di ingresso, definite in vari modi, tra cui “canone di affiliazione”, “entry fee”, “fee di ingresso”, sono quelle spese che il franchisee può dover affrontare, di solito all’atto della sottoscrizione del contratto di franchising, e che sono dirette a ristorare pro quota il franchisor per gli investimenti effettuati per la creazione del sistema in franchising, per i propri segni distintivi, la realizzazione del manuale operativo, di cui il franchisee è ammesso a beneficiare, già prima dell’avvio della propria attività, attraverso la formazione, necessaria ad acquisire il know how aziendale. Se gli investimenti del franchisee richiesti dal franchisor devono essere espressamente indicati e dettagliati, pena la responsabilità del franchisor per inadempimento ed eventuale obbligo risarcitorio a suo carico, non esiste analogo obbligo di legge per il franchisor, di consegnare al franchisee, prima della sottoscrizione del contratto, il business plan, o conto economico previsionale. In verità nei progetti di legge che hanno preceduto l’approvazione della legge n. 129/2004 sul franchising, era stata prevista la redazione, ad opera del franchisor, di “Un’ipotesi di bilancio previsionale, fondata, nei limiti del possibile, sull’esperienza di affiliati in posizione analoga; tale ipotesi non costituisce in alcun modo garanzia o promessa di risultato, ferme restando le tutele civili e penali per l’affiliato quando l’ipotesi stessa risulti elaborata con dolo o colpa grave” . Questa previsione non è stata recepita nel testo di legge definitivo. Pertanto non vi è obbligo alcuno per il franchisor di consegnare al franchisee tale documento. Ciò nondimeno nella prassi è frequente che ciò accada e, soggiungo, “de iure condendo” sarebbe auspicabile che venisse recepita a livello normativo, la necessità di tale strumento: per l’imprenditore che si accinge ad affrontare un’iniziativa imprenditoriale, è molto importante poter disporre di un siffatto documento. Il business plan, laddove redatto dal franchisor secondo criteri prudenziali, sulla base di dati e risultati conseguiti da un punto vendita, le cui caratteristiche (es. socio-economiche del bacino di utenza, vicinanza geografica), sono assimilabili a quelle del franchisee, fornisce infatti al franchisee (potenziale) strumenti di conoscenza necessari per affrontare la propria attività, la consapevolezza dell’impegno anche finanziario richiesto e dei possibili risultati attesi, fermo restando che il loro raggiungimento dipenderà da una serie di variabili, anche indipendenti dalle parti del rapporto contrattuale. Attraverso tale documento il franchisor rappresenta sia i prevedibili costi dell’attività, suddivisi tra costi fissi e costi variabili stimati, ma altresì i ricavi attesi, proiettati su di un orizzonte temporale di medio periodo, senza peraltro garantire al franchisee il raggiungimento dei risultati economici ivi rappresentati. Risultati economici che possono risentire di diverse variabili, a cominciare dalla maggiore o minore capacità imprenditoriale del franchisee, dal supporto del franchisor, da mutamenti di mercato e nelle preferenze dei consumatori. Il franchisor dovrà accuratamente evitare di rappresentare nel business plan dati non veritieri o per così dire, gonfiati, al fine di rendere appetibile la propria offerta di affiliazione ad una platea di potenziali affiliati. Se così fosse, egli rischierebbe di incorrere in un’azione di annullamento contrattuale, promossa dal franchisee, per aver fornito a quest’ultimo false, fuorvianti, lacunose informazioni, tali da averlo indotto a sottoscrivere un contratto, che altrimenti non avrebbe concluso. Il franchisor potrebbe altresì incorrere nelle sanzioni comminate dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), per pubblicità ingannevole. Concludo questo breve excursus, osservando che il franchisee destinatario del business plan, nel suo ruolo imprenditoriale, dovrà a propria volta valutare con ragionevole cautela le proiezioni contenute in un siffatto documento, ancor più quando sia stato previamente reso edotto del fatto che la rete in franchising a cui si accinge ad affiliarsi, muove i primi passi e che i dati prospettatigli dal franchisor, sono quelli dell’unico centro pilota del franchisor.Investimenti del franchisee: di che cosa si tratta e dove sono contemplati
Investimenti del franchisee: espressa menzione e specifiche sull’ammontare
Differenze tra spese di ingresso e investimenti del franchisee
Investimenti del franchisee e business plan a confronto
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