Sono attualmente all’esame di un giudice amministrativo di New York una serie di ricorsi presentati nei confronti della Mc Donald Corporation da parte di decine di dipendenti di punti affiliati al colosso della ristorazione distribuiti in ben 5 Stati degli USA; questi ricorsi, ove venissero accolti, segnerebbero una svolta importante nel mondo del franchising e nella interpretazione dei rapporti esistenti tra franchisor e franchisee. I dipendenti di una trentina di ristoranti affiliati a Mc Donald, con l’appoggio della National Labour Relations Board (NLRB) – l’agenzia governativa statunitense che si occupa di tutelare i diritti dei lavoratori del settore privato – lamentando di essere stati sottoposti – a causa della loro adesione a scioperi finalizzati al miglioramento del trattamento salariale -, a trattamenti discriminatori da parte dei titolari dei punti affiliati MC Donald presso i quali lavoravano, hanno promosso una azione giudiziaria direttamente nei confronti del franchisor McDonald Corporation, ritenendo quest’ultimo responsabile – unitamente agli affiliati che li avevano assunti – della condotta lesiva dei loro diritti. Secondo la tesi dei lavoratori, il penetrante potere di ingerenza che McDonald Corporation esercita relativamente a molti aspetti, anche di dettaglio, della gestione dei suoi punti affiliati – tra i quali la modalità di gestione del personale – implicherebbe una sua responsabilità solidale, in qualità di franchisor, per quanto riguarda le condotte poste in essere dai singoli affiliati nei confronti dei loro dipendenti. Negli USA la prospettazione portata avanti dai dipendenti degli affiliati di McDonald trova una base normativa in una legge del 1938 – il “Fair Labour Standard Act”- in base alla quale è possibile, se si verificano certe condizioni, che uno stesso lavoratore possa “dipendere” – ovvero essere sottoposto al potere di gestione, compresi l’assunzione e licenziamento – da due o più datori di lavoro che tra loro collaborano e che sono quindi chiamati congiuntamente a rispondere, nei confronti del lavoratore “condiviso”, del rispetto dei suoi diritti e del trattamento economico garantito dalla legge e in generale anche degli atti posti in essere nei confronti del lavoratore dall’altro partner commerciale. Anche in Italia, nel 2005, il Tribunale di Milano è giunto – anche se attraverso una via diversa e pur in assenza di una normativa specifica dettata in materia – a stabilire la corresponsabilità di un franchisor e di un suo franchisee nei confronti di alcuni dipendenti di quest’ultimo per un licenziamento illegittimo operato dall’affiliato. Nel caso citato, il giudice del lavoro italiano, alla luce delle prove sottoposte al suo esame, dopo avere valutato come assolutamente “abnorme” l’incidenza dell’azione posta in essere dal franchisor nello stabilire tempi di lavoro, turni e orari dei dipendenti del franchisee – una incidenza ingiustificata perfino in un rapporto di stretta cooperazione quale quella che caratterizza il franchising – ha ritenuto che, di fatto, almeno nella gestione del personale, franchisor e franchisor agissero come un “unico complesso aziendale” e che quindi, come tale, dovessero ritenersi entrambi solidalmente responsabili per il trattamento illegittimo posto in essere dal franchisee nei confronti dei suoi dipendenti. McDonald, insieme alla associazione che rappresenta i franchisor nordamericani, si è opposta alla prospettazione dei ricorrenti e della NRLB sostenendo che, ove venisse accolta la tesi secondo la quale il franchisor può essere considerato un joint-employer – ovvero un datore di lavoro “aggiunto” – rispetto ai suoi franchisee, si produrrebbero conseguenze giuridiche che minerebbero alla radice il meccanismo e la natura stessi del franchising, basato sull’autonomia economica e imprenditoriale degli affiliati rispetto al proprio affiliante. La controversia legale è solo all’inizio e non è ipotizzabile, allo stato, immaginare i tempi della sua conclusione; e, pur riguardando un ordinamento diverso da quello italiano, sarà comunque importante conoscerne gli sviluppi per l’influenza che potrebbe avere nell’interpretazione del diritto del franchising in Italia e in Europa.
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