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D.lgs. su pratiche commerciali scorrette nella filiera agro-alimentare e franchising ristorazione

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 198/2021, che recepisce la direttiva UE del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare: esso si applica agli accordi conclusi successivamente a tale data, mentre per quelli in essere a tale data, è concesso alle imprese un lasso di 6 mesi per adeguare gli accordi alle prescrizioni della nuova legge.

La violazione delle disposizioni di legge è soggetta a sanzioni pecuniarie. Sull’osservanza delle prescrizioni di legge è chiamato a vigilare 'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, c.d. “ICQRF”.

Ma cosa prevede esattamente tale normativa ed in che modo può essere rilevante per il settore della ristorazione, in particolare per il franchising ristorazione? Scopriamolo insieme con questo approfondimento.

Che cosa prevede il D.lgs . n. 198/2021?

La normativa prevede che i contratti di cessione tra imprese operanti nella filiera agricola e alimentare, ovvero tra fornitori ed acquirenti, devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalità e  reciproca corrispettività delle prestazioni.

Tali contratti devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e devono indicare la durata, le quantità e le caratteristiche  del  prodotto venduto, il prezzo, le modalità  di  consegna  e  di pagamento.

La normativa in questione mira a reprimere “le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente   da   un   contraente    alla    sua    controparte………nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche”.

Nella realtà queste pratiche si sostanziano nell’imposizione da parte del contraente più forte, di condizioni contrattuali particolarmente svantaggiose per l’altra parte.

Alcuni esempi di pratiche commerciali sleali

L’art. 4 del citato decreto legislativo vieta espressamente determinate pratiche commerciali in quanto considerate sleali.

Alcuni esempi possono aiutarci a capire. Si è in presenza di una pratica commerciale vietata, in caso di: 

  • versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre  sessanta giorni dal termine del  periodo  di  consegna  convenuto
  • minaccia di mettere in atto o la messa in atto,  da  parte dell'acquirente,  di  ritorsioni  commerciali   nei   confronti   del fornitore quando  quest'ultimo  esercita  i  diritti  contrattuali  e legali di cui gode

Salvo specifico accordo scritto tra fornitore e acquirente, sono vietate tra gli altri:

  • la restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun  pagamento  per  tali  prodotti  invenduti  o   per   il   loro smaltimento;
  • la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli  sconti sui  prodotti venduti dall'acquirente come parte di una  promozione,  a  meno  che, prima di una  promozione  avviata  dall'acquirente,  quest'ultimo  ne specifichi il periodo e indichi la quantità  prevista  dei  prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato
  •  la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di  farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata  dall'acquirente,  dei prodotti agricoli e alimentari.

Ai sensi dell’art. 5 del citato decreto, è altresì vietata tra gli altri:

  • l'imposizione di condizioni   contrattuali   eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa  quella  di  vendere  prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
  • l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente gravose.

L’elenco delle ipotesi di pratiche commerciali scorrette e come tali vietate è ben più lungo e pertanto si rinvia al testo di legge per la casistica completa. Quel che però qui è importante sottolineare è che le clausole che impongono ai danni del contraente debole condizioni commerciali gravose, sono nulle di diritto.

La nullità della singola clausola non comporta tuttavia la nullità dell’intero contratto di cessione. 

Come impatta tale normativa sul settore del franchising ristorazione?

Tutto ciò premesso, ci si domanda se la normativa in questione -  oltre ad impattare sui rapporti che attori della filiera della distribuzione, quali ad esempio la GDO ed il commercio al dettaglio, intrattengono con le imprese fornitrici di prodotti agro-alimentari -, si applichi anche al settore della ristorazione in franchising.  

A mio avviso la risposta a tale quesito è positiva.

In primo luogo, sulla base di un dato testuale: le imprese della ristorazione in franchising rientrano a pieno titolo nella definizione di “acquirente” di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo, secondo cui è “acquirente   qualsiasi   persona   fisica   o   giuridica, indipendentemente dal luogo di  stabilimento  di  tale  persona……..,  che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche….” .

In secondo luogo, tali imprese rientrano tra gli attori della filiera agroalimentare, a cui la predetta normativa si applica: esse operano infatti nel canale della distribuzione, che comprende sia la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, attraverso enti della Grande Distribuzione Organizzata e del commercio all’ingrosso o al dettaglio, che la loro trasformazione e lavorazione da parte degli operatori economici del settore della ristorazione, per  l’offerta al consumatore finale del  pasto pronto al consumo.

Del resto, nelle reti in franchising del settore ristorazione le società franchisor sovente operano quali centrali di acquisto dei prodotti agro-alimentari, destinati ai punti vendita affiliati alla propria rete, con l’obiettivo di garantire omogeneità di standard qualitativi all’interno della rete. In quanto tali, esse godono di un potere contrattuale di gran lunga maggiore rispetto a quello di singoli operatori e beneficiano di economie pecuniarie nelle condizioni di acquisto di materie prime e beni intermedi rispetto alle imprese che fanno ordinazioni di ammontare minore.

Il legislatore, consapevole del fatto che il divario di potere negoziale tra gli attori della filiera del settore agro-alimentare (fornitori ed acquirenti), può tradursi e si è tradotto in passato in abusi e pratiche commerciali sleali, ha dettato una normativa di tutela ed ha previsto sanzioni per chi la viola, a salvaguardia dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare.

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