Con una recentissima sentenza pronunciata in data 15 marzo 2017, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in diritto di impresa, ha segnato un punto importante a favore dei consumatori e degli utenti di servizi di telefonia e telecomunicazioni destinatari di ingiunzioni di pagamento in assenza di un preventivo tentativo di conciliazione stragiudiziale davanti agli organismi competenti. La causa ha visto contrapposte una compagnia telefonica e una società commerciale che avevano concluso con la prima un contratto di fornitura di servizi telefonici e di apparecchiature – centraline, telefoni, sistemi POS – strumentali e indispensabili per l’utilizzo dei servizi contrattuali. A distanza di soli due mesi dalla conclusione del contratto, la società commerciale aveva deciso di recedere dal rapporto in quanto, fin dall’inizio dello stesso, si erano verificati una serie di gravi e ininterrotti disservizi tecnici che avevano causato danni all’attività imprenditoriale della società stessa, disservizi contestati puntualmente per iscritto con comunicazioni inviate dapprima direttamente dalla società utente alla compagnia telefonica e successivamente dai legali della società ai legali della compagnia telefonica. Nonostante il recesso per giusta causa esercitato dalla società utente, e nonostante il ricevimento delle contestazioni scritte, la compagnia telefonica aveva continuato a emettere fatture per consumi non fatti e, da ultimo, addebitato sulle fatture stesse elevate somme a titolo di penali per il recesso; infine, per ottenere il saldo delle suddette somme, la compagnia telefonica aveva chiesto al Tribunale di Milano – e dallo stesso ottenuto – l’emissione di un decreto ingiuntivo al quale la società aveva fatto opposizione davanti allo stesso tribunale. La società utente, opponendosi alla ingiunzione di pagamento, chiedeva, preliminarmente, la revoca del decreto ingiuntivo notificatole in quanto lo stesso era stato emesso senza che si fosse svolto, prima della instaurazione della causa davanti al giudice civile ordinario, il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Co.Re.Com regionale ai sensi di quanto previsto dalla normativa dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM); quanto al merito della causa, la società contestava gli inadempimenti contrattuali della compagnia telefonica e chiedeva il risarcimento dei danni patiti. La compagnia telefonica eccepiva che il procedimento per decreto ingiuntivo – in quanto procedimento speciale e non ordinario – dovesse ritenersi escluso dal novero dei giudizi di cognizione davanti al giudice ordinario che necessitavano, per essere introdotti, del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione davanti agli organismi del Co.Re.Com. Il Tribunale di Milano, con la sentenza in oggetto, ha dato ragione alla società commerciale stabilendo che il ricorso per ingiunzione di pagamento presentato dalla compagnia telefonica al tribunale – e che aveva portato all’emissione del decreto ingiuntivo verso la società stessa – era da ritenersi improponibile a causa del mancato preventivo esperimento, da parte della compagnia telefonica ricorrente, del tentativo di conciliazione extragiudiziale; e per conseguenza il decreto ingiuntivo notificato alla società era nullo e andava revocato. Infatti, ha spiegato il giudice milanese nelle motivazioni della sentenza in accoglimento della tesi della società , l’art. 1, c. 11, della legge n. 249/97 istitutiva della AGCOM prevede che le controversie tra gli utenti e le società che operano nel campo delle telecomunicazioni – comprese le compagnie telefoniche – non possono essere sottoposte al giudizio della magistratura ordinaria fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione e che anche il procedimento per ingiunzione, in quanto procedimento giurisdizionale, è soggetto a questa preclusione. L’art. 3 della delibera 173/07 dell’AGCOM, istitutivo degli organismi di conciliazione, ha ulteriormente precisato che deve ritenersi improcedibile, fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CO.RE.COM, ogni ricorso in sede giurisdizionale tra utente e compagnia di telecomunicazioni; il preventivo obbligatorio tentativo di conciliazione non è previsto come necessario in una sola specifica ipotesi, ovvero quando si tratti di controversie riguardanti esclusivamente il recupero di crediti per prestazioni effettuate dalle compagnie e rispetto alle quali il mancato pagamento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni. Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale risultava inconfutabilmente provata la contestazione, da parte della società utente, delle prestazioni fornite dalla compagnia telefonica e questo ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; e di conseguenza il giudice milanese ha dichiarato improcedibile l’azione intrapresa dalla compagnia con il procedimento di ingiunzione e dichiarato nullo, e quindi revocato, il provvedimento stesso.
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