In questo articolo mi soffermerò sul tema della concorrenza sleale perpetrata dal franchisor ai danni del franchisee, analizzando alcuni casi concreti sottoposti al giudizio dei tribunali e le decisioni che questi hanno adottato. Prima di entrare nel merito di questi casi, vorrei però brevemente richiamare l’attenzione sul concetto di “concorrenza sleale”. L’ aggettivo “sleale” che segue e qualifica il sostantivo “concorrenza”, sta a significare che la concorrenza in sè, lungi dal rappresentare un disvalore, è un fattore di sviluppo delle imprese e del mercato e si traduce in un vantaggio per i consumatori, che beneficiano della competizione tra imprese, per accedere a servizi e prodotti migliori ed a prezzi maggiormente competitivi. Vantaggio che si riduce o viene a mancare allorchè le imprese detengono sul mercato posizioni oligopolistiche se non monopolistiche. E’ l’aggettivo “sleale” che fornisce una connotazione negativa e rende la condotta legalmente sanzionabile. La legislazione nazionale e quella comunitaria tutelano il principio della libera concorrenza e vietano in linea di principio, accordi tra imprese, che abbiano come risultato quello di impedire, limitare o falsare il libero gioco della concorrenza, a detrimento dei consumatori. Dunque il problema non è rappresentato dalla concorrenza in sé, quanto piuttosto dalla realizzazione di condotte sleali, illecite, da parte di un’impresa ai danni di un’altra, volte ad accaparrarsi ad esempio clienti e/o dipendenti, ad appropriarsi di pregi altrui, attraverso condotte imitative e parassitarie: è ciò che tecnicamente viene definito come “concorrenza sleale”. Il codice civile italiano all’art. 2598 individua quelle condotte, tipiche ed atipiche, che sono configurabili come atti di concorrenza sleale: Il giudice chiamato ad accertare l’esistenza di atti di concorrenza sleale, qualora ne riconosca la sussistenza, ne inibisce la continuazione e può disporre la condanna della società a cui tali atti di concorrenza sleale sono imputabili, a risarcire all’altra parte, il danno provocato con la propria condotta illecita. Anche all’interno di un rapporto di franchising, possono verificarsi atti di concorrenza sleale, posti in essere ai danni del franchisee o del franchisor. Di seguito esaminerò alcune fattispecie, portate negli ultimi anni all’esame dei giudici. Nel primo caso - che mi sembra di un certo interesse, perché paradigmatico di una condotta di concorrenza sleale, perpetrata dalla società franchisor ai danni del franchisee, la prima aveva commercializzato i medesimi prodotti forniti e venduti dal franchisee nel proprio punto vendita, attraverso un altro canale distributivo, nella fattispecie, la grande distribuzione: in pratica gli stessi prodotti venivano venduti, nella stessa area territoriale concessa in esclusiva al franchisee, in una nota catena di supermercati della zona, a prezzi di gran lunga più bassi di quelli praticati dal franchisee ed impostigli dalla stessa società. Talora addirittura più bassi rispetto ai prezzi di acquisto della merce da parte del franchisee presso il franchisor. Nel corso del procedimento di urgenza, instaurato dal franchisee per ottenere la cessazione della condotta lesiva del franchisor, attraverso un provvedimento di inibitoria, il franchisee stesso aveva documentalmente dimostrato che la società franchisor aveva imposto l’acquisto dei prodotti unicamente presso di sé, con divieto di acquisto presso altri fornitori; aveva altresì imposto che i prodotti fossero venduti unicamente al dettaglio e non all’ingrosso, a prezzi imposti da esso franchisor, senza che il franchisee potesse praticare sconti di alcun tipo. Il contratto riconosceva al franchisee l’esclusiva in un’area territoriale data, con l’obbligo del franchisor di astenersi dall’aprire al suo interno altri punti vendita affiliati o punti vendita diretti. Ciò nondimeno, sosteneva la società franchisor che fosse suo diritto fornire direttamente la grande distribuzione, dal momento che, a suo dire, si trattava di un canale distributivo che non rientrava nell’esclusiva territoriale concessa al franchisee, la quale riguardava unicamente altri punti vendita in franchising o punti vendita diretti del franchisor. Di diverso avviso il giudicante, che riteneva che la società avesse agito in contrasto con l’obbligo di buona fede, violando quel principio di collaborazione che deve connotare il rapporto di franchising (caratterizzato in buona parte da una comunione di scopo tra le parti), nonché quel principio solidaristico sancito a livello costituzionale, che in materia di contratti si traduce nell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale e quindi di adottare comportamenti idonei a preservare l’interesse dell’altra parte (laddove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico). Nulla di tutto ciò si era verificato nel caso in esame: il franchisee aveva perso la clientela a vantaggio della grande distribuzione e visto irrimediabilmente compromesso il proprio giro di affari, nonché svilita l’immagine di esclusività e conseguentemente gli investimenti effettuati, senza poter disporre di margini di manovra: il contratto di franchising infatti gli imponeva di approvvigionarsi unicamente presso il franchisor, lo obbligava a praticare prezzi fissi, gli vietava di praticare sconti e gli imponeva il rispetto di elevati standard di immagine e di qualità, che tuttavia la politica aggressiva della grande distribuzione nel promuovere la vendita di quegli stessi prodotti, metteva chiaramente in discussione. Il giudice ha riconosciuto che il franchisor aveva posto in essere una concorrenza sleale ai danni del proprio affiliato. La condotta serbata nei confronti dell’affiliato aveva determinato un inaccettabile squilibrio tra le rispettive obbligazioni contrattuali: a fronte di rigide ed inderogabili condizioni contrattuali, imposte al franchisee, il franchisor pretendeva di riservare a sé la più ampia liberà di movimento nel medesimo territorio, a detrimento del franchisee. Secondo il giudice non può ritenersi che una clausola di esclusività – quale quella che prevede in capo all’affiliato le gravose limitazioni del prezzo imposto, senza che possa essere praticato alcuno sconto, dell’esclusivo approvvigionamento dei prodotti dall’affiliante, della vendita dei prodotti esclusivamente in negozio e al dettaglio, del mantenimento di elevati standard di qualità e di esclusività per la salvaguardia dell’immagine del prodotto – sia idonea a consentire all’affiliante di eliminare dal mercato l’affiliato. Il giudice meneghino pertanto, con ordinanza accoglieva il ricorso di urgenza azionato dal franchisee, disponendo la immediata cessazione della condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla società, nell’area concessa in esclusiva al franchisee, per tutta la residua durata del contratto di franchising sottoscritto tra le parti. Nel secondo caso che desidero portare all’attenzione del lettore, una società ex affiliata ad una rete di scuole di musica contemporanea e moderna, si rivolgeva in via d’urgenza al giudice del tribunale di Bologna, per domandare un provvedimento inibitorio nei confronti del franchisor, consistente nel divieto di adoperare dati inerenti la clientela dell’ex franchisee, nonché altri dati rilevanti per quest’ultimo, di cui la società franchisor si era impossessata, con il fine di svolgere attività in concorrenza con l’ (ex) franchisee, nel territorio a questi già contrattualmente concesso in esclusiva. Da contratto infatti la società franchisee si era obbligata ad inserire tutti i dati inerenti lo svolgimento della propria attività, inclusi quelli relativi ai nominativi degli allievi che frequentavano i propri corsi di musica, su di una piattaforma online di proprietà della società franchisor. Ad un certo punto, nel corso dello svolgimento contrattuale, la società franchisor aveva inibito al franchisee l’accesso a tutti i propri dati conferiti sulla piattaforma, di fatto bloccandone l’operatività. Nel frattempo la stessa società, in spregio al divieto di operare in concorrenza durante la vigenza del contratto ed altresì per un periodo di due anni successivo alla sua cessazione, aveva aperto nella medesima città in cui operava il proprio franchisee, un proprio centro diretto ed aveva iniziato – come ebbe a documentare il franchisee – ad accaparrarsi la clientela di quest’ultimo, grazie agli elenchi clienti di cui disponeva. Il giudice bolognese quindi, con ordinanza del 17 gennaio 2016, accoglieva il ricorso, ordinando alla società ex franchisor, la riconsegna a favore dell’ex franchisee, di tutti i dati afferenti all’attività, ivi compresi gli elenchi dei clienti, nonché inibendo al franchisor per un periodo di sei mesi successivo alla notifica del provvedimento giudiziale, di stipulare o mantenere in essere contratti con gli allievi dell’ex franchisee. Prevedeva altresì il giudice la comminazione di una penale per ogni giorno di ritardo da parte dell’ex franchisor, nella riconsegna del materiale di proprietà dell’(ex) franchisee e/o per violazione del divieto di contrattare con allievi dell’(ex) franchisee medesimo. Il terzo caso di concorrenza sleale posto in essere da un franchisor ai danni di un franchisee, riguarda una questione sottoposta al Tribunale di Milano e decisa con sentenza del 6.03.2017: il caso riguardava la condotta di una società franchisor che aveva consentito l’apertura di un punto vendita affiliato, nei pressi un altro punto affiliato, già operante nella zona da tempo, il quale tuttavia non godeva di alcuna esclusiva territoriale contrattualmente riconosciutagli. La questione a cui il giudice è stato chiamato a dare risposta è se sia consentito o meno alla società franchisor, in assenza di un’esclusiva territoriale concessa al proprio franchisee, aprire nella medesima zona, in prossimità del punto vendita affiliato, altri punti vendita affiliati. Una siffatta condotta della società franchisor può definirsi conforme a buona fede? E’ lecito, in altri termini, che essa persegua la massimizzazione del proprio profitto, quando ciò va a discapito del proprio franchisee, vincolato contrattualmente ad approvvigionarsi in via esclusiva dal franchisor ? La risposta all’interrogativo, secondo il giudice meneghino, è negativa: no, non è possibile sacrificare l’interesse di un contraente, quando ciò risulti contrario a buona fede, a quel principio solidaristico espresso all’art. 2 della nostra carta costituzionale, che deve permeare di sé anche la materia contrattuale e quindi anche il contratto di franchising. La distribuzione- razionale-, degli affiliati sul territorio - , di cui il franchisor deve fornire contezza al franchisee, nella fase delle trattative precontrattuali, attraverso la consegna della lista degli affiliati operativi nel sistema -, è importante per il franchisee, anche quando egli non goda dell’esclusiva territoriale all’interno di una certa area: egli deve quindi poter fare affidamento su di una politica del franchisor, di aperture di punti vendita affiliati e/o diretti, che non cannibalizzino quelli preesistenti. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che tale rischio si fosse concretizzato e quindi ha accolto la domanda del franchisee volta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società franchisor. Quanto al risarcimento del danno subito dal franchisee, il giudice ha liquidato a suo favore, in via equitativa, il danno all’immagine subito per effetto della condotta di concorrenza sleale del franchisor, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento del danno legata alla pretesa perdita di reddito, non avendo il franchisee, secondo il giudicante, provato i fatti posti a fondamento della sua pretesa.Concorrenza sleale: definizione del concetto
Alcuni casi di concorrenza sleale
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