|

IT

EN

Abuso di dipendenza economica: McDonald's davanti all'Antitrust

Nella primavera del 2021 alcuni ex franchisee Mc Donald’s Italia, di seguito anche MCDI, hanno segnalato all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) presunte condotte abusive poste in essere da Mc Donald’s Italia, asseritamente perpetrate ai loro danni sin dalla fase delle trattative precontrattuali.

Tali condotte si sarebbero verificate anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale – i contratti di franchising nel caso di specie hanno di norma una durata ventennale -, ed altresì successivamente alla cessazione del contratto.

Gli ex franchisee hanno contestato dinanzi all’Autorità Antitrust l’abuso di dipendenza economica ai loro danni, invocando l’applicazione della normativa in materia di sub fornitura, in particolare dell’art. 9 della legge n. 198/1992, ritenuta applicabile anche ai rapporti di franchising.

Ricorre la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica ogniqualvolta si registri un significativo squilibrio nelle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, attraverso l’inserimento nel testo contrattuale di una serie di clausole vessatorie, che si traducono in un ingiustificato vantaggio per una parte contrattuale ai danni dell’altra, in ragione di una nutrita serie di limitazioni, imposte sia in costanza di rapporto, che successivamente alla sua cessazione.

Abuso di dipendenza economica: tipologie

Le principali censure rivolte alla società franchisor dagli ex franchisees davanti all’Antitrust, si sono appuntate su 4 macro categorie.

Le condotte adottate da MCDI durante la fase pre-negoziale

Gli ex franchisees lamentano, rispetto alla fase pre-negoziale:

  • l’obbligo loro imposto di effettuare, interamente a proprie spese, un lungo periodo di formazione presso i ristoranti del Gruppo McDonald’s;
  • l’assenza di informazioni, durante tale periodo, sulla gestione economico-finanziaria dei ristoranti e sulla loro redditività media;
  • l’impossibilità di prendere visione del contratto prima della data di stipula.

Le clausole contenute nel contratto di franchising e/o nel contratto di affitto di ramo di azienda

Gli ex franchisees di McDonald’s Italia lamentano parimenti, rispetto alle clausole contrattuali:

  • l’obbligo loro imposto di farsi carico, nel corso del rapporto contrattuale, di tutte le spese per le dotazioni, i macchinari e gli arredi dei locali, oltre che, in deroga alle disposizioni del Codice civile, di ogni spesa di sostituzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature e dei locali commerciali;
  • l’obbligo di farsi carico di ogni spesa per le attività di formazione del gestore del punto vendita affiliato
  • l’obbligo di investire una percentuale non inferiore all’1,5% del fatturato per la pubblicità a livello locale.

Contestano altresì come eccessivamente gravoso e vessatorio, l’obbligo di rispetto di tutte le politiche aziendali imposte da MCDI, oltre all’obbligo di rispetto delle politiche di prezzo di McDonald’s stessa, in quanto siffatte obbligazioni si traducono in una significativa compressione dell’autonomia imprenditoriale del franchisee.

Tra gli obblighi particolarmente gravosi imposti agli affiliati, sono stati altresì segnalati i seguenti:

  • mantenere la propria residenza a non più di 50 km dal locale e devolvere tutta la propria attività lavorativa in esclusiva a favore della gestione dei locali;
  • un obbligo di non concorrenza esteso a qualsiasi attività di somministrazione di alimenti, per tutta la durata ventennale del vincolo contrattuale, oltre all’obbligo di non concorrenza di un anno, dopo la cessazione del contratto, operante su tutto il territorio nazionale;
  • con riferimento alle condizioni di uscita dal contratto, le clausole contrattuali prevedono in capo al franchisee l’obbligo di rinunciare a richiedere un adeguato ristoro per le attrezzature acquistate, che vengono acquisite dal Franchisor, corrispondendo al franchisee un prezzo irrisorio. 

Le condotte in costanza di rapporto

Ben oltre il contenuto delle obbligazioni contrattuali, le prescrizioni dettate da Mc Donald’s Italia ai franchisees, per la gestione dei ristoranti affiliati, sono tali, a giudizio dei franchisees, da azzerare qualsiasi loro margine di autonomia decisionale nell’esercizio della propria attività di impresa.

A tal riguardo si cita l’obbligo dei franchisees di utilizzare esclusivamente i fornitori indicati da MCDI, non soltanto con riferimento alle attrezzature e alle materie prime, ma anche a tutti gli altri prodotti necessari all’esercizio dell’attività di ristorazione.

Oggetto di contestazione da parte degli ex affiliati, è stata altresì la c.d. “non espandibilità” di fatto applicata dal franchisor a tutti quei franchisees che non si allineino alle prescrizioni ed alla politica di  MCDI: ciò si traduce nei fatti, nel diniego di rinnovare alla scadenza contrattuale il contratto di franchising e/o di concedere in gestione ulteriori ristoranti Mc Donald’s: condizione questa ritenuta dagli ex franchisees necessaria per raggiungere un’adeguata profittabilità nella gestione dei ristoranti affiliati.

Le ulteriori condotte alla cessazione del contratto

Gli ex franchisees di MCDI lamentano che gran parte degli investimenti effettuati di fatto si traducono in costi irrecuperabili, a tutto vantaggio della società franchisor: con specifico riferimento alle spese sostenute per l’arredamento e le attrezzature dei ristoranti, gli ex franchisees segnalano che di fatto è reso loro impossibile “riconvertire” tali beni all’interno di altre iniziative imprenditoriali, essendo soltanto possibile il loro riacquisto da parte di MCDI a prezzi irrisori (il c.d. Book Value).

MCDI e abuso di dipendenza economica: l’intervento dell’Antitrust

Sulla base delle segnalazioni pervenute dagli ex franchisees Mc Donald’s, l’Autorità Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti di Mc Donald’s Italia, per presunto abuso di dipendenza economica ai danni dei franchisees affiliati alla rete in franchising Mc Donald’s.

Durante la fase istruttoria, la società franchisor ha presentato all’Antitrust una serie di “impegni”. Pur ribadendo la legittimità e la conformità alla legge - anche la Legge n. 129/2004 sul franchising -, dei propri contratti e delle proprie condotte, MCDI si è impegnata a modificare, entro termini predefiniti, talune condotte e il contenuto di talune clausole contrattuali, indiziate di realizzare una fattispecie di abuso economico ai danni dei franchisees. Il tutto con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli che saranno in futuro stipulati con nuovi franchisees.

L’Antitrust ha considerato gli “impegni” assunti da MCDI - rimodulati a seguito di procedura di consultazione, a cui hanno preso parte sia gli ex franchisees segnalanti che associazioni di consumatori -, come idonei a superare le censure mosse nei propri confronti e quindi atti ad escludere la sussistenza della fattispecie di abuso di dipendenza economica, contestata dagli ex franchisees Mc Donald’s.

Essa ha ritenuto che il nuovo modello contrattuale standard, che MCDI si è impegnata ad adottare, è idoneo a contenere il divario tra diritti ed obblighi tra franchisor e franchisees.

Inoltre, le modifiche adottate da MCDI sono in grado di assicurare ai franchisees adeguati margini di iniziativa economica nello svolgimento della loro attività imprenditoriale: si pensi alla accresciuta libertà di scelta riconosciuta ai franchisees nella selezione dei loro fornitori, con particolare riferimento ai prodotti che non rappresentano il “core business” della loro attività.

L’Autorità Antitrust, per effetto dell’assunzione di impegni da parte di MCDI, a giugno 2022 ha quindi dichiarato chiusa l’istruttoria, senza irrogazione di sanzioni a carico della società franchisor, pubblicando sul proprio sito internet il testo del provvedimento, con cui delibera di rendere obbligatori per MCDI gli impegni presentati.

Antitrust: gli impegni assunti da MCDI

Qui di seguito un breve resoconto dei principali impegni assunti da Mc Donald’s Italia, che si traducono in una modifica di talune clausole del contratto di franchising e/o in una modifica delle condotte adottate sia nella fase precontrattuale che in costanza di rapporto:

  • Nella fase delle trattative precontrattuali, l’impegno assunto riguarda la limitazione degli oneri economici sostenuti dal franchisee per la formazione precontrattuale, oltre che la conoscenza, a beneficio del franchisee, del contenuto del contratto che andrà a stipulare, nonché quella della redditività dell’attività che si accinge ad intraprendere.
  • Il contratto di franchising viene modificato, prevedendo che i costi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, graveranno in via di principio in capo al franchisor, mentre sul franchisee graveranno i costi di manutenzione ordinaria.
  • La frequenza dei corsi di formazione in corso di contratto è obbligatoria per i soli dipendenti del franchisee e non per il franchisee medesimo.
  • L’investimento in pubblicità locale richiesto al franchisee, da contratto, sarà pari allo 0,5% del proprio fatturato mensile (contro l’1,5% previsto nei contratti sottoscritti dagli ex franchisees).
  • Viene abolito l’obbligo del franchisee di risiedere in un raggio di 50 km dalla sede del ristorante, nonché l’obbligo di svolgere in via esclusiva l’attività di ristorazione. L’attività di gestione del ristorante diventa attività “prevalente” e non più l’unica attività del franchisee, che gode in tal modo di accresciuti margini di indipendenza e autonomia imprenditoriale.
  • Il franchisee resta libero di aderire o meno ai prezzi raccomandati e/o alle promozioni proposte dal franchisor: la libera scelta del franchisee non può e non deve incidere - come pure è stato riportato dagli ex franchisees -, sulla “espandibilità” o meno della loro attività, ovvero sulla possibilità di aprire altri ristoranti affiliati Mc Donald’s.
  • Quanto all’obbligo di non concorrenza posto contrattualmente in capo al franchisee, i nuovi impegni prevedono che, durante la vigenza del contratto di franchising, il franchisee abbia unicamente l’obbligo di non operare nel settore della ristorazione informale, mentre è stato del tutto abolito l’obbligo di non concorrenza post contrattuale.
  • Quanto alla scelta dei fornitori, al franchisee viene lasciata la facoltà di scegliere in autonomia, senza la preventiva autorizzazione del franchisor, i fornitori di prodotti che non rappresentano il “core business” dell’attività.
  • Sebbene nei contratti di franchising Mc Donald’s non sia prevista una clausola di esclusiva territoriale a favore del franchisee, con la conseguenza che il franchisor può aprire nella medesima area anche un altro ristorante affiliato, ciò nondimeno il franchisor si impegna contrattualmente a negoziare in buona fede con il franchisee, per trovare una soluzione che metta quest’ultimo al riparo dagli effetti negativi della concorrenza intra-brand, quale conseguenza dell’apertura di un nuovo ristorante Mc Donald’s in prossimità di quello del franchisee.  
  • In ragione degli impegni assunti MCDI inserisce nei contratti di franchising, un obbligo, a proprio carico, di riacquisto alla scadenza del contratto di attrezzature e di arredi del ristorante, su richiesta del franchisee, con adeguata valorizzazione degli investimenti effettuati da quest’ultimo.

Conclusioni

Volendo tirare le fila del caso sin qui illustrato, particolarmente interessante anche per lo spessore del soggetto coinvolto - Mc Donald’s Italia -, a mio avviso si può senz’altro plaudere all’esito positivo che ha avuto. Tale esito si è tradotto e si tradurrà, attraverso le opportune modifiche contrattuali dei contratti di franchising MCDI, in un sostanziale e più giusto, riequilibrio di diritti ed obblighi tra franchisor e franchisee.

E’ emersa con chiarezza, nel caso portato all’esame dell’Antitrust, la necessità che i contratti di franchising, per andare esenti dalla censura di abuso di dipendenza economica, salvaguardino l’autonomia imprenditoriale del franchisee nella gestione del proprio punto vendita affiliato che e tutelino gli investimenti economici anche ingenti effettuati dal franchisee; ferma restando la necessità della società franchisor di tutelare contrattualmente il proprio know how, i propri segni distintivi e l’immagine della propria rete agli occhi dei consumatori, che condotte scorrette anche di singoli franchisees potrebbero compromettere.   

Ti possiamo aiutare?

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia