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Abuso di dipendenza economica: il caso Benetton

La Legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla subfornitura, dispone all’art. 9 – che si ritiene applicabile anche ai rapporti di franchising -, il divieto di abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, un’impresa cliente o fornitrice.

Elementi caratterizzanti l’abuso di dipendenza economica

Gli elementi che caratterizzano questa fattispecie sono i seguenti:

  • ​Eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi
  • Rifiuto di vendere o di comprare
  • Imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie
  • Interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto
  • Impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti

Abuso di dipendenza economica: cosa prevede la normativa

Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo.

Di regola, la competenza a decidere sui casi di abuso di dipendenza economica spetta al giudice ordinario ex art. 9, comma 3, L. n. 192/1998, il quale può disporre, ove ne ricorrano gli estremi, provvedimenti inibitori e il risarcimento dei danni. 


L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può inoltre, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, procedere alle diffide e sanzioni.


La normativa antitrust prevede a tal riguardo che l’Autorità antitrust, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, disponga inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.


Abuso di dipendenza economica ed antritrust: il caso Benetton

Nel 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aperto un’istruttoria nei confronti delle società di abbigliamento Benetton S.r.l e Benetton Group a seguito della segnalazione di un ex franchisee, per abuso di dipendenza economica in relazione ad un contratto di franchising.

L’ex franchisee lamentava, in particolare:

  • l’onerosità delle clausole contrattuali, tali da determinare una sua dipendenza economica nei confronti di Benetton ed un abuso di dipendenza economica da parte di Benetton ai suoi danni;
  • la gestione discrezionale da parte di Benetton degli ordini da destinare al punto vendita affiliato sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista della tempistica, nonché un sistema di riassortimento automatico delle merci;
  • l’impegno economico di progettazione e realizzazione del punto vendita posto interamente a proprio carico;
  • il divieto di cessione del contratto da parte dell’affiliato senza il previo consenso dell’affiliante;
  • il divieto contrattualmente previsto di ogni mutamento della compagine sociale del franchisee così come ogni modifica in ordine all’amministrazione, direzione o gestione dell’affiliato, senza preventiva approvazione di Benetton;
  • il diritto di prelazione di Benetton in caso di cessione a terzi del punto vendita affiliato e gradimento di Benetton nei confronti del potenziale subentrante.

In caso di violazione delle suddette prerogative da parte dell’affiliato, il contratto impugnato prevedeva la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’articolo 1456 c.c. 

In altri termini, il contratto in oggetto avrebbe realizzato, ai danni dell’ex affiliato, un c.d. “effetto lock-in” derivante da:

  1. rilevanti investimenti dell’affiliato;
  2. suo ingente indebitamento;
  3. conseguente assenza di alternative.

L’ex franchisee accusava Benetton di perseguire una strategia volta ad imporre ai rivenditori indipendenti Benetton l’acquisto di quantitativi eccessivi di merce per non sopportare direttamente il costo dell’invenduto.

La decisione dell’antitrust e gli impegni assunti da Benetton

AGCM ha ritenuto che potesse configurarsi prima facie, nel caso in esame, uno squilibrio eccessivo nei rapporti tra Benetton e il segnalante, tale da rendere difficoltoso, se non impossibile, ricercare sul mercato alternative commerciali soddisfacenti.


Benetton dal canto suo ha sostenuto di aver sempre agito nel pieno rispetto della disciplina in materia di dipendenza economica, contestando pertanto integralmente le tesi dell’ex franchisee.

Tuttavia, in spirito di piena collaborazione con l'Autorità, ha proposto l'adozione di un pacchetto di misure volte a superare le criticità espresse dall'Autorità.


Le misure proposte da Benetton, da inserire sia nei contratti di futura sottoscrizione sia nei contratti in essere, sono state:

  • piena discrezionalità dell’affiliato nella definizione degli ordini di acquisto, sia in termini quantitativi che qualitativi
  • facoltà per l'affiliato di procedere, a propria discrezione, al riassortimento del punto vendita nel corso della stagione, con eliminazione del sistema di riassortimento automatico
  • rispetto dei termini di consegna in via perentoria fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. (impossibilità totale e impossibilità parziale)
  • facoltà dell’affiliato, decorso il primo anno di durata del rapporto, di esercitare il recesso dal contratto con un preavviso di soli 6 mesi, a fronte del permanere dell’assenza di analoga facoltà per Benetton
  • facoltà dell'Affiliato di richiedere a Benetton in caso di cessazione del rapporto di franchising il riacquisto degli arredi del p.v.

In tal modo viene a cadere la barriera che impedirebbe all’affiliato la fuoriuscita dal sistema Benetton (stante l'assenza di obblighi di non concorrenza e la favorevole disciplina in punto di recesso).

Le misure proposte sono apparse idonee a risolvere i dubbi manifestati dall’Antitrust in sede di provvedimento di avvio, tra l’altro perché:

  • viene sancita la piena discrezione e autonomia dell'Affiliato nella definizione dei propri ordini di acquisto;
  • è esclusa la possibilità per Benetton di imporre all’affiliato scelte commerciali a proprio vantaggio.

Nel novembre 2022 l’Antitrust ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet degli impegni assunti da Benetton, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni.

All’esito del market test e di ulteriori impegni correttivi assunti da Benetton, l’Antitrust ha alfine ritenuto che le modifiche contrattuali proposte da Benetton, riguardanti sia i contratti in essere che quelli di futura stipulazione, soddisfano i principi di leale collaborazione tra imprese che devono caratterizzare i rapporti di franchising nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 129/2004.

Ha pertanto disposto nel febbraio scorso la chiusura del procedimento, senza accertare l’infrazione dell’art. 9 della legge n. 198/1992.

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